Art. 6. Norme urbanistico-edilizie 1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono dettate le norme per l'insediamento di attivita' commerciali e, in particolare, le quantita' minime di spazi per parcheggi, cosi' come fissati dall'art. 11 e dall'allegato n. 6 alla presente legge in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita di cui all'art. 9. 2. Gli insediamenti commerciali di cui all'allegato 2 alla presente legge con superficie superiore a 1.500 mq possono essere realizzati solo in aree a tal fine preventivamente individuate dagli strumenti urbanistici, in cui siano gia' state realizzate, ovvero siano in corso di realizzazione, le opere di urbanizzazione ed i necessari collegamenti viari. 3. Per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie relative a edifici ed impianti da destinare ad esercizi di vendita subordinati al nulla osta regionale, si applica quanto disposto dall'art. 51, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.