Art. 6.
                     Norme urbanistico-edilizie
 
   1.  Ai sensi dell'art. 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nella
formazione e nella revisione dei  piani  regolatori  generali  e  dei
programmi  di  fabbricazione sono dettate le norme per l'insediamento
di attivita' commerciali e, in particolare, le  quantita'  minime  di
spazi  per parcheggi, cosi' come fissati dall'art. 11 e dall'allegato
n. 6 alla presente legge in funzione delle caratteristiche dei  punti
di vendita di cui all'art. 9.
   2.  Gli  insediamenti  commerciali  di  cui  all'allegato  2  alla
presente legge con superficie superiore a  1.500  mq  possono  essere
realizzati  solo in aree a tal fine preventivamente individuate dagli
strumenti urbanistici, in cui siano  gia'  state  realizzate,  ovvero
siano  in  corso  di  realizzazione,  le opere di urbanizzazione ed i
necessari collegamenti viari.
   3. Per il rilascio delle  concessioni  o  autorizzazioni  edilizie
relative  a  edifici  ed impianti da destinare ad esercizi di vendita
subordinati al nulla  osta  regionale,  si  applica  quanto  disposto
dall'art. 51, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.