Art. 7. Bacini commerciali 1. Per favorire un equilibrato sviluppo degli esercizi con superfici di vendita di oltre 400 mq il territorio regionale viene suddiviso in 14 bacini commerciali, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'art. 30, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 2. I bacini commerciali, con l'indicazione dei comuni ad essi appartenenti, sono elencati nell'allegato n. 3 alla presente legge.