Art. 7.
                         Bacini commerciali
 
   1.  Per  favorire  un  equilibrato  sviluppo  degli  esercizi  con
superfici di vendita di oltre 400 mq il  territorio  regionale  viene
suddiviso  in  14  bacini commerciali, tenuto conto delle indicazioni
fornite dall'art. 30, comma 7,  del  decreto  ministeriale  4  agosto
1988, n. 375.
   2.  I  bacini  commerciali,  con  l'indicazione dei comuni ad essi
appartenenti, sono elencati nell'allegato n. 3 alla presente legge.