Art. 9.
                       Contingente di sviluppo
 
   1. Per contingente di sviluppo si intende la superficie di vendita
relativa  a  generi  di  largo  e generale consumo disponibile per il
rilascio del nulla osta regionale ai sensi degli  articoli  26  e  27
della  legge  n.  426/1971.  Il  contingente di sviluppo e' calcolato
tenendo  conto  sia  della   superficie   di   vendita   teoricamente
disponibile  per  l'uscita  spontanea  dal mercato delle imprese, sia
degli incrementi di domanda  previsti  ed  e'  ripartito  nei  bacini
commerciali di cui all'art. 7 con le modalita' indicate nell'allegato
n. 4 alla presente legge.
   2.  Almeno  il  40  per  cento  delle  superfici  di  vendita  del
contingente di sviluppo di ognuno dei bacini commerciali e'  comunque
riservato  ad esercenti che intendano trasferire o accorpare i propri
esercizi al fine di realizzare una unica struttura di distribuzione o
un unico centro commerciale.
   3. Le superfici di cui al comma 1 sono  aggiornate  diminuendo  il
contingente  iniziale  in relazione all'apertura o all'ampliamento di
esercizi soggetti a nulla osta regionale per la  parte  eccedente  il
raddoppio  della  superficie originaria oggetto di nulla osta, oppure
aumentandolo in conseguenza di riduzioni o  cessazioni  di  attivita'
riferite  ad  esercizi  per i quali e' stato gia' rilasciato il nulla
osta regionale.
   4. La superficie di vendita riservata  alle  tabelle  di  largo  e
generale  consumo  deve  essere  indicata  nell'apposito  modello  da
allegare  alla  richiesta  di  nulla  osta.  Tale  modello,  di   cui
all'allegato  n.  5, deve essere presentato dal legale rappresentante
della ditta richiedente il nulla osta e vidimato dal sindaco o da  un
suo delegato.
   5. Il nulla osta per gli esercizi con tabelle non contingentate e'
sempre rilasciato nel rispetto degli standards previsti all'art. 11 e
delle vigenti norme urbanistiche.