Art. 9. Contingente di sviluppo 1. Per contingente di sviluppo si intende la superficie di vendita relativa a generi di largo e generale consumo disponibile per il rilascio del nulla osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971. Il contingente di sviluppo e' calcolato tenendo conto sia della superficie di vendita teoricamente disponibile per l'uscita spontanea dal mercato delle imprese, sia degli incrementi di domanda previsti ed e' ripartito nei bacini commerciali di cui all'art. 7 con le modalita' indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge. 2. Almeno il 40 per cento delle superfici di vendita del contingente di sviluppo di ognuno dei bacini commerciali e' comunque riservato ad esercenti che intendano trasferire o accorpare i propri esercizi al fine di realizzare una unica struttura di distribuzione o un unico centro commerciale. 3. Le superfici di cui al comma 1 sono aggiornate diminuendo il contingente iniziale in relazione all'apertura o all'ampliamento di esercizi soggetti a nulla osta regionale per la parte eccedente il raddoppio della superficie originaria oggetto di nulla osta, oppure aumentandolo in conseguenza di riduzioni o cessazioni di attivita' riferite ad esercizi per i quali e' stato gia' rilasciato il nulla osta regionale. 4. La superficie di vendita riservata alle tabelle di largo e generale consumo deve essere indicata nell'apposito modello da allegare alla richiesta di nulla osta. Tale modello, di cui all'allegato n. 5, deve essere presentato dal legale rappresentante della ditta richiedente il nulla osta e vidimato dal sindaco o da un suo delegato. 5. Il nulla osta per gli esercizi con tabelle non contingentate e' sempre rilasciato nel rispetto degli standards previsti all'art. 11 e delle vigenti norme urbanistiche.