IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione in attuazione  degli  articoli  6,  10  e  25  dello
Statuto  regionale  e  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini
della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e  per
contribuire al riequilibrio ecologico nonche' alla salvaguardia della
produzione  agricola,  programma  l'utilizzazione  del  territorio  e
disciplina l'attivita' venatoria.
   2. La Regione approva il Piano faunistico  venatorio  regionale  e
coordina i Piani faunistico venatori delle Province.
   3.  La  Regione  promuove  e  attua  studi, ricerche ed interventi
sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attivita' programmatoria
nel settore.
   4.  La  Regione,  altresi'  uniforma  l'esercizio  delle   proprie
competenze  di  cui al comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio' 1992,
n. 157, con particolare riferimento  alle  direttive  comunitarie  n.
79/409  del  2  aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244
del 6 marzo 1991.