IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione in attuazione degli articoli 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonche' alla salvaguardia della produzione agricola, programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attivita' venatoria. 2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani faunistico venatori delle Province. 3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attivita' programmatoria nel settore. 4. La Regione, altresi' uniforma l'esercizio delle proprie competenze di cui al comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio' 1992, n. 157, con particolare riferimento alle direttive comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.