Art. 11. Organi di gestione 1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attivita' previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Ogni Comitato e' composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali. 3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente. 4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali, le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra. 5. I Comitati durano in carica quattro anni. 6. I Comitati stabiliscono le modalita' di partecipazione anche economica dei cacciatori alla gestione per finalita' faunistico venatorie dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia sulla base del programma degli interventi. La partecipazione economica e' determinata nella misura massima di L. 50.000. I Comitati inoltre, per il raggiungimento delle finalita' programmate, organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. 7. Per quanto attiene le modalita' di funzionamento dei Comitati, le indennita' e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalita' di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attivita' venatoria, il Consiglio regionale approva un regolamento. 8. Il controllo sugli interventi tecnici di competenza dei Comitati e' esercitato dalla Provincia.