Art. 11.
                         Organi di gestione
 
   1. Per ciascun ambito  territoriale  di  caccia  l'Amministrazione
provinciale  competente  costituisce e nomina un Comitato con compiti
di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel  territorio
di  propria  competenza, oltre che delle attivita' previste dal comma
11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   2. Ogni Comitato e' composto da venti membri, di cui sei designati
da  strutture  locali  delle  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle
associazioni  venatorie  riconosciute  a  livello  nazionale, quattro
designati da  associazioni  di  protezione  ambientale  presenti  nel
Consiglio   nazionale   per   l'ambiente,   quattro  designati  dalla
Provincia, in rappresentanza degli enti locali.
   3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza
dei  due  terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45
giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione  provinciale
competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.
   4.  In  caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali, le
incombenze connesse alla  nomina  del  Comitato  sono  affidate  alla
Provincia  prevalente  per  superficie  interessata,  che le esercita
d'intesa con l'altra.
   5. I Comitati durano in carica quattro anni.
   6. I Comitati stabiliscono le modalita'  di  partecipazione  anche
economica  dei  cacciatori  alla  gestione  per  finalita' faunistico
venatorie dei territori compresi negli ambiti territoriali di  caccia
sulla   base   del  programma  degli  interventi.  La  partecipazione
economica e'  determinata  nella  misura  massima  di  L.  50.000.  I
Comitati  inoltre, per il raggiungimento delle finalita' programmate,
organizzano forme di collaborazione dei cacciatori  iscritti  dandone
comunicazione alla Provincia.
   7.  Per quanto attiene le modalita' di funzionamento dei Comitati,
le  indennita'  e  i  rimborsi  spese  dei  componenti,  la  gestione
programmata  di  competenza  degli  ambiti territoriali di caccia, le
modalita'  di  accesso  e  quanto  altro   necessario   all'esercizio
decentrato  dell'attivita'  venatoria, il Consiglio regionale approva
un regolamento.
   8.  Il  controllo  sugli  interventi  tecnici  di  competenza  dei
Comitati e' esercitato dalla Provincia.