Art. 12. Scambi interregionali 1. La Regione promuove, su base di reciprocita', intese interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11.