Art. 12.
                        Scambi interregionali
 
   1.   La   Regione   promuove,  su  base  di  reciprocita',  intese
interregionali  per  realizzare  una  equilibrata  distribuzione  dei
cacciatori sul territorio nazionale e a tale fine determina il numero
dei  cacciatori non residenti ammissibili in umbria, regolamentandone
l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11.