Art. 13. Ambiti territoriali 1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve risultare pari al 25 per cento della superficie agro-silvo- pastorale regionale. 2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di selvaggina, fondi chiusi, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.