Art. 13.
                         Ambiti territoriali
 
   1. La  quota  complessiva  di  territorio  determinata  nel  Piano
faunistico  venatorio  regionale  da destinare a protezione, ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,
deve  risultare  pari  al  25  per cento della superficie agro-silvo-
pastorale regionale.
   2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi
di protezione, zone di ripopolamento e cattura,  centri  pubblici  di
riproduzione  di  selvaggina, fondi chiusi, foreste demaniali, parchi
naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.