Art. 14. Aree contigue a parchi naturali 1. L'attivita' venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. 2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalita' e tempi di caccia, nonche' gli interventi di gestione faunistico venatoria. 3. La gestione dell'attivita' venatoria e degli interventi di cui al comma 2 e' affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.