Art. 14.
                   Aree contigue a parchi naturali
 
   1.  L'attivita'  venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali,
individuate dalla  Regione  ai  sensi  dell'art.  32  della  legge  6
dicembre  1991,  n.  394,  e'  esercitata  nella  forma  della caccia
controllata riservata ai cacciatori residenti  nei  comuni  dell'area
naturale protetta e dell'area contigua.
   2.  Le  Province,  d'intesa  con gli organi di gestione del parco,
stabiliscono eventuali  particolari  modalita'  e  tempi  di  caccia,
nonche' gli interventi di gestione faunistico venatoria.
   3.  La gestione dell'attivita' venatoria e degli interventi di cui
al  comma  2  e'  affidata  al  comitato  di  gestione  degli  ambiti
territoriali  di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa
con l'organismo di gestione del parco.