Art. 16.
                   Zone di ripopolamento e cattura
 
   1. Per  zona  di  ripopolamento  e  cattura  si  intende  l'ambito
territoriale  destinato  alla  riproduzione,  all'irradiamento e alla
cattura  della  selvaggina   autoctona   o   naturalizzata   per   il
ripopolamento  venatorio, nonche' a favorire la protezione e la sosta
della selvaggina migratoria.
   2. Ciascuna  zona  di  ripopolamento  e  cattura  deve  avere  una
estensione  non  inferiore  a  500  ettari  ed e' istituita secondo i
criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale.
   3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite  dalle  Prov-
ince  e,  qualora  si  verifichino  condizioni  che  ne ostacolino il
conseguimento degli scopi, l'istituzione puo' essere revocata.
   4.  Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Prov-
ince possono avvalersi  delle  associazioni  venatorie  riconosciute,
agricole  e  di  protezione  ambientale, stipulando con esse apposite
convenzioni, nonche' dei Comitati di cui all'art. 11.
   5. Le catture devono essere compiute nel rispetto  delle  esigenze
biologiche della fauna selvatica.
   6.  Nelle  zone  di  ripopolamento  e  cattura  la  Provincia puo'
autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in  determinati  periodi
dell'anno,  gare  cinofile  con  divieto  di abbattimento della fauna
selvatica e purche' non si arrechi danno  alle  colture  agricole  ed
alla fauna presente.