Art. 16. Zone di ripopolamento e cattura 1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonche' a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. 2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non inferiore a 500 ettari ed e' istituita secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale. 3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Prov- ince e, qualora si verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione puo' essere revocata. 4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Prov- ince possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonche' dei Comitati di cui all'art. 11. 5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica. 6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia puo' autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purche' non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente.