Art. 17.
    Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica
 
   1.  I  centri  pubblici  di  riproduzione  di fauna selvatica sono
istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno
per scopo la riproduzione di fauna  selvatica  autoctona  allo  stato
naturale,   da   utilizzare   per  il  ripopolamento  del  territorio
regionale,  ai  fini  della  ricostituzione  e  dell'incremento   del
patrimonio faunistico.
   2.  I  centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel
caso in cui siano destinati alla  riproduzione  di  ungulati,  devono
essere  delimitati  da  barriere  naturali o artificiali insuperabili
dalla selvaggina allevata.
   3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo  stato
naturale  hanno  per  scopo  la  produzione di capi appartenenti alle
seguenti specie: anatidi,  lepre  comune,  fagiano,  starna,  pernice
rossa,  coturnice,  quaglia,  muflone,  daino,  capriolo, cinghiale e
cervo. Il territorio da destinare ai centri privati  di  riproduzione
di fauna selvatica non puo' superare l'uno per cento della superficie
agro-silvo-pastorale regionale.
   4.   Nei   centri  privati  di  riproduzione  di  fauna  selvatica
organizzati in forma di  azienda  agricola,  e'  vietata  l'attivita'
venatoria ed e' consentito il prelievo di animali allevati nel centro
da  parte  del  titolare  dell'impresa  agricola, di dipendenti della
stessa o di persone nominativamente indicate.