Art. 17. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica 1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico. 2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata. 3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica non puo' superare l'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. 4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica organizzati in forma di azienda agricola, e' vietata l'attivita' venatoria ed e' consentito il prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate.