Art. 18.
       Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali
 
   1. Gli ambiti territoriali di cui  agli  articoli  15,  16  e  17,
nonche'  le  aziende  faunistico venatorie e le aziende agrituristico
venatorie non possono essere contigui e fra di loro deve intercorrere
una distanza minima di metri 500. Eccezionali deroghe riguardanti  le
aziende agrituristico venatorie e i centri privati di riproduzione di
fauna selvatica sono disciplinate nei relativi regolamenti regionali.
   2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono
essere   delimitati,   a  cura  dell'Amministrazione  provinciale  di
competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm.
25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta  "Divieto
di  caccia"  e  la  denominazione,  ai  sensi  della  presente legge,
dell'ambito territoriale cui  si  riferiscono.  Le  suddette  tabelle
devono essere visibili l'una dall'altra.
   3.  La  perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica e  delle  aziende  faunistico  venatorie  e  delle  aziende
agrituristico  venatorie  e' effettuata dal titolare con le modalita'
previste al comma 2.