Art. 18. Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali 1. Gli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonche' le aziende faunistico venatorie e le aziende agrituristico venatorie non possono essere contigui e fra di loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500. Eccezionali deroghe riguardanti le aziende agrituristico venatorie e i centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono disciplinate nei relativi regolamenti regionali. 2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a cura dell'Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta "Divieto di caccia" e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell'ambito territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l'una dall'altra. 3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie e' effettuata dal titolare con le modalita' previste al comma 2.