Art. 19. Zone addestramento cani 1. Le Province istituiscono apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili e' consentito secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconusciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli. 3. L'allenamento e l'addestramento dei cani e' consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalita' previsti dal calendario venatorio.