Art. 19.
                       Zone addestramento cani
 
   1. Le Province istituiscono apposite zone  per  l'addestramento  e
l'allenamento  dei  cani  e  per  gare  cinofile  anche su selvaggina
naturale. Nelle zone per l'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani
l'abbattimento   di   fauna  di  allevamento  appartenente  a  specie
cacciabili e' consentito  secondo  le  disposizioni  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157.
   2.  Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati
di tempo, a distanza non inferiore a metri 500 dagli  ambiti  di  cui
agli  articoli  15, 16 e 17 e sono di norma affidate in gestione alle
associazioni venatorie riconusciute, associazioni cinofile  ovvero  a
imprenditori agricoli.
   3.   L'allenamento  e  l'addestramento  dei  cani  e'  consentito,
inoltre, nel  rispetto  dei  tempi,  dei  luoghi  e  delle  modalita'
previsti dal calendario venatorio.