Art. 2.
                  Funzioni regionali e provinciali
 
   1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo
e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria;
svolge altresi' funzioni di orientamento e controllo  previste  dalla
presente legge.
   2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di
caccia  e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992,  n.
157 e di quanto previsto dalla presente legge.