Art. 2. Funzioni regionali e provinciali 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresi' funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge. 2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge.