Art. 21. Terreni in attualita' di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi 1. L'esercizio venatorio in forma vagante e' vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto: a) mais; b) sorgo; c) colza; d) soia; e) girasole; f) tabacco; g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi; h) ortaggi di qualsiasi genere; i) frutteti specializzati; l) vigneti e oliveti specializzati; m) colture floreali; n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere; o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui dispositivo e' indicato nel calendario venatorio, sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dai proprietari o conduttori dei fondi con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: "Divieto di caccia vagante - colture in atto". 3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per territorio. 4. Nell'eventualita' della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale. 5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l'amministrazione provinciale competente e' autorizzata alla cattura di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in territorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale. 6. La richiesta di vietare l'attivita' venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' inoltrata dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.