Art. 21.
               Terreni in attualita' di coltivazione,
                    fondi chiusi e fondi esclusi
 
   1.  L'esercizio  venatorio in forma vagante e' vietato nei terreni
occupati da grano e  cereali  minori,  dalla  ripresa  vegetativa  al
taglio,  e  in  quelli  occupati  dalle colture sotto indicate, dalla
fioritura al raccolto:
     a) mais;
     b) sorgo;
     c) colza;
     d) soia;
     e) girasole;
     f) tabacco;
     g) medica, trifoglio e lupinella  destinate  alla  raccolta  dei
semi;
     h) ortaggi di qualsiasi genere;
     i) frutteti specializzati;
     l) vigneti e oliveti specializzati;
     m) colture floreali;
     n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere;
     o)  eventuali  altre colture individuate dalla Giunta regionale,
con proprio atto, il  cui  dispositivo  e'  indicato  nel  calendario
venatorio,   sentite  le  strutture  regionali  delle  organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale.
   2.  I  terreni  di  cui  al  comma  1  devono essere delimitati da
apposite tabelle, apposte dai proprietari o conduttori dei fondi  con
le  modalita'  previste dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta:
"Divieto di caccia vagante - colture in atto".
   3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art.  15
della  legge  11  febbraio  1992, n. 157, deve essere notificata alla
Amministrazione provinciale competente per territorio.
   4. Nell'eventualita' della riapertura del fondo il proprietario  o
conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.
   5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore
interessato,  l'amministrazione provinciale competente e' autorizzata
alla cattura di fauna selvatica appartenente alle specie  cacciabili.
La  selvaggina  prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in
territorio  libero,  secondo   le   esigenze   della   programmazione
provinciale.
   6. La richiesta di vietare l'attivita' venatoria nel proprio fondo
ai  sensi  del  comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 e' inoltrata dal proprietario o dal conduttore  entro  30  giorni
dalla  pubblicazione  del  Piano  faunistico  venatorio regionale, al
Presidente della Provincia che la esamina nei  termini  ed  ai  sensi
dello stesso articolo.