Art. 22. Recinzioni per bestiame 1. E' vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: "Attenzione - bestiame al pascolo". 2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recizioni con comparti non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame e' effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi ad ettaro, per ovini, caprini e suini.