Art. 22.
                       Recinzioni per bestiame
 
   1.  E'  vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile
da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la
gittata massima, in caso di  uso  di  altre  armi,  in  direzione  di
recinzioni  destinate  al  ricovero e alla alimentazione del bestiame
segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o  conduttori  delle
aree  recintate  provvedono,  a  loro  carico,  ad  apporre  nei modi
previsti dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: "Attenzione  -
bestiame al pascolo".
   2.  Le  tabelle possono essere apposte esclusivamente in recizioni
con comparti non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame e'
effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per  ettaro,
per  bovini  ed  equini,  e  di  quindici  capi ad ettaro, per ovini,
caprini e suini.