Art. 23.
                      Allevamenti di selvaggina
 
   1. Le autorizzazioni di cui all'art. 17 della  legge  11  febbraio
1992,  n.  157,  sono  rilasciate  dalla  Amministrazione provinciale
competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la  Regione
adotta  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge.