Art. 24.
                         Appostamenti fissi
 
   1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con  materiali  solidi
con  preparazione  di  sito, destinati all'esercizio venatorio almeno
per un'intera stagione di  caccia,  quali:  capanni,  imbarcazioni  e
zattere  stabilmente  ancorate e simili collocati nelle paludi, negli
stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.
   2. Gli appostamenti  fissi  non  possono  essere  situati  ad  una
distanza  inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali
di cui agli articoli 15, 16 e 17, o a meno  di  metri  200  da  altro
appostamento  fisso;  gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio
non possono essere situati, inoltre,  ad  una  distanza  inferiore  a
metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.
   3.  Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche piu'
di un capanno, purche' si trovino tutti entro il raggio di  metri  50
dal capanno principale.
   4.  Le  distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano
dal capanno principale.
   5. Gli appostamenti ai colombacci non sono  considerati  fissi  ai
sensi  ed  agli  effetti della scelta della forma di caccia; pertanto
l'esercizio venatorio nei  medesimi  e'  consentito  nelle  modalita'
previste  alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
   6.  L'autorizzazione  per  appostamento  fisso,  rilasciata  dalla
Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente
a titolari di licenza di  caccia,  e'  valida  per  la  durata  della
stagione  venatoria  determinata  dal calendario ed e' rinnovabile su
richiesta  scritta  del  titolare,   da   presentarsi   nel   periodo
intercorrente dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di
nuova   autorizzazione   devono   essere   presentate   nel   periodo
intercorrente dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno.
   7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento  fisso
con  uso  di  richiami  vivi, alla domanda deve essere allegata anche
l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b)  del
comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   8.  Nella  richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve
essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei
dati catastali;  alla  stessa  devono  essere  allegati  il  consenso
scritto  del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione
dell'avvenuto  pagamento  della   relativa   tassa   di   concessione
regionale.
   9.  Nell'ambito  del  territorio  regionale un cacciatore non puo'
ottenere di norma piu' di due autorizzazioni per  appostamenti  fissi
comunque non contigui.
   10.  L'autorizzazione  alla installazione ed al mantenimento degli
appostamenti fissi senza l'uso dei  richiami  vivi,  che  quindi  non
richiedono  la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene
rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria.