Art. 24. Appostamenti fissi 1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. 2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio. 3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche piu' di un capanno, purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale. 4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale. 5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia; pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi e' consentito nelle modalita' previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, e' valida per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario ed e' rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno. 7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale. 9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non puo' ottenere di norma piu' di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui. 10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria.