Art. 25.
                       Appostamenti temporanei
 
   1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo
da poter essere rapidamente rimossi.
   2. Gli  appostamenti  temporanei  di  caccia  non  possono  essere
installati  ad  una  distanza inferiore a metri 200 dai confini degli
ambiti territoriali di cui all'art. 15 o da appostamenti fissi,  e  a
m.  100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli articoli 16
e 17, o da altro appostamento temporaneo.
   3.  Negli  appostamenti  temporanei  l'uso   dei   richiami   vivi
provenienti da cattura e' consentito in numero non superiore a 10.