Art. 25. Appostamenti temporanei 1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi. 2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 15 o da appostamenti fissi, e a m. 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli articoli 16 e 17, o da altro appostamento temporaneo. 3. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi provenienti da cattura e' consentito in numero non superiore a 10.