Art. 26.
             Disciplina della caccia negli appostamenti
 
   1.  E'  vietata  la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle
seguenti specie di selvaggina:
     a) lepre;
     b) fagiano;
     c) starna;
     d) pernice;
     e) coturnice;
     f) beccaccia;
     g) beccaccino.
   2.  L'esercizio  venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con
le eccezioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della  legge  11  febbraio
1992,  n. 157, e' consentito esclusivamente a coloro che hanno optato
per tale forma di caccia, ai sensi  della  lettera  b)  del  comma  5
dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   3.  E' vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia,
richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a  funzionamento
meccanico,   elettromeccanico   o   elettromagnetico,   con  o  senza
amplificazioni del suono.
   4. E' proibita la caccia in botte.
   5. Non costituisce esercizio dell'attivita' venatoria la  presenza
sul  posto  di  caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario
venatorio, a condizione che l'arma sia scarica.
   6.  In  ciascuno  appostamento,  sia  fisso  che  temporaneo,  con
esclusione  di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici,
la  caccia  non  puo'  essere  esercitata  da  piu'  di  due  persone
contemporaneamente.
   7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non puo'
essere  effettuata  mediante taglio di piante da frutto o comunque di
interesse economico, a meno  che  non  si  tratti  di  residui  della
potatura,  ne' con impiego di parti di piante appartenenti alla flora
spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.