Art. 26. Disciplina della caccia negli appostamenti 1. E' vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina: a) lepre; b) fagiano; c) starna; d) pernice; e) coturnice; f) beccaccia; g) beccaccino. 2. L'esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. E' vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono. 4. E' proibita la caccia in botte. 5. Non costituisce esercizio dell'attivita' venatoria la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l'arma sia scarica. 6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non puo' essere esercitata da piu' di due persone contemporaneamente. 7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non puo' essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne' con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.