Art. 27. Tassidermia 1. Il Consiglio regionale emana apposito regolamento per la attivita' di tassidermia e imbalsamazione. 2. Chiunque intenda esercitare l'attivita' di tassidermia e imbalsamazione deve avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente, la quale, nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della persona autorizzata, il luogo dove e' consentita l'attivita' e l'elenco delle specie di fauna selvatica di cui e' autorizzato il trattamento.