Art. 27.
                             Tassidermia
 
   1. Il  Consiglio  regionale  emana  apposito  regolamento  per  la
attivita' di tassidermia e imbalsamazione.
   2.  Chiunque  intenda  esercitare  l'attivita'  di  tassidermia  e
imbalsamazione   deve    avanzare    richiesta    all'Amministrazione
provinciale    competente,    la    quale,   nel   provvedimento   di
autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione  della
persona  autorizzata,  il  luogo  dove  e'  consentita  l'attivita' e
l'elenco delle specie di fauna selvatica di  cui  e'  autorizzato  il
trattamento.