Art. 28.
                        Controllo della fauna
 
   1.  Per  gli  interventi  previsti dal comma 2 dell'art. 19, della
legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  l'Amministrazione   provinciale
competente,  per  motivate  ragioni,  puo'  autorizzare, in qualunque
periodo dell'anno, anche persone nominativamente individuate oltre  i
soggetti previsti dal citato art. 19.
   2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall'Amministrazione provinciale
competente.  La  Giunta  regionale,  qualora  ravvisi  la  necessita'
dell'intervento, fissa un termine di 30  giorni  entro  il  quale  la
Provincia deve provvedere.
   3.  Le  Amministrazioni  provinciali  possono vietare o ridurre la
caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o
in singole zone  del  territorio  di  loro  competenza,  al  fine  di
tutelare  la  consistenza  faunistica  territoriale o per particolari
condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamita'.