Art. 28. Controllo della fauna 1. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Amministrazione provinciale competente, per motivate ragioni, puo' autorizzare, in qualunque periodo dell'anno, anche persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19. 2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessita' dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere. 3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamita'.