Art. 29.
                      Recupero fauna selvatica
 
   1.  La  Giunta  regionale autorizza, anche tramite convenzioni, la
detenzione temporanea di fauna selvatica  ferita  o  in  difficolta',
finalizzata   alla   cura,  riabilitazione  e  rilascio  in  ambiente
naturale, individuando i centri  di  recupero  abilitati  sulla  base
dell'idoneita'    delle    strutture,   esperienze   e   preparazione
professionale degli operatori.