Art. 29. Recupero fauna selvatica 1. La Giunta regionale autorizza, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficolta', finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneita' delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori.