Art. 3.
                Piano faunistico venatorio regionale
 
   1.  Il  Consiglio  regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo  i  criteri
dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:
     a)  la destinazione d'uso del territorio agro-silvopastorale per
ciascuna provincia, con indicazione della superficie  complessiva  da
destinare a protezione della fauna selvatica;
     b)  i  criteri  generali di riferimento per il coordinamento dei
Piani faunistico venatori delle Province;
     c) i criteri per la costituzione  e  la  gestione  dei  seguenti
ambiti  territoriali:  oasi  di  protezione,  zone di ripopolamento e
cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;
     d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad
aziende  faunistico  venatorie,  aziende  agrituristico  venatorie  e
centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
     e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore
dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di
tutela  e  ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della
fauna selvatica;
     f) gli indirizzi per la determinazione da parte  delle  Province
dei  criteri  per  il  risarcimento  dei  danni  arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole;
     g) l'indicazione  delle  specie  di  fauna  selvatica  autoctona
oggetto di particolare tutela, nonche' quelle di interesse venatorio,
di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;
     h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri
faunistici;
     i)  i  programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori
del settore dipendenti  dalla  pubblica  amministrazione  e  da  enti
privati;
     l)  l'individuazione,  la  delimitazione  e  i  criteri  per  la
gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui  si  articola  la
programmazione faunistico venatoria.
   3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.