Art. 3. Piano faunistico venatorio regionale 1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene: a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvopastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica; b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province; c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica; d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica; e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica; f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonche' quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione; h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici; i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati; l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria. 3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.