Art. 31. Opzione per la forma di caccia 1. L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha la durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il 1 marzo di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di modifica che avra' validita' a partire dalla stagione venatoria succcesiva.