Art. 31.
                   Opzione per la forma di caccia
 
   1.  L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai
sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
ha  la  durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il 1 marzo
di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale  competente
da  parte  del cacciatore richiesta di modifica che avra' validita' a
partire dalla stagione venatoria succcesiva.