Art. 32.
                        Calendario venatorio
 
   1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la  fauna
selvatica  e  previo  parere della competente commissione consiliare,
approva e pubblica entro il 15 giugno  di  ogni  anno  il  calendario
venatorio  recante  disposizioni  relative  ai tempi, ai giorni, alle
specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi  di  caccia
ed  alla  durata  della  giornata venatoria, applicando anche, ove ne
ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2  dell'art.
18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. A tal fine i periodi massimi
entro i quali e' consentito l'esercizio venatorio sono ricompresi tra
il 1 settembre e il 31 gennaio di ogni anno.
   2. La caccia e' consentita per tre giorni alla settimana su cinque
a  scelta  del  cacciatore,  fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedi' e venerdi'.
   3.  Ai  fini  dell'esercizio  venatorio  e'  consentito  abbattere
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'art.
18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni.
   4.  Per  la  disciplina  della  caccia  al cinghiale esercitata in
battuta si fa rinvio al regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio  si
attiene   al   criterio   di   evitare,   per  quanto  possibile,  la
contemporaneita'  dell'esercizio  della  caccia  al   cinghiale   con
l'esercizio di altri tipi di attivita' venatoria.
   5.  La  Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed
il 30 novembre, puo' consentire la caccia alla selvaggina  migratoria
da   appostamento  fino  a  cinque  giorni  alla  settimana,  sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fermo restando  comunque
il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'.
   6.  La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali
o  per  esigenze  di  coordinamento  del  calendario  delle   Regioni
limitrofe,  puo'  modificare i periodi di caccia a determinate specie
di  fauna  selvatica  e   comunque   contenuti   entro   il   periodo
intercorrente tra il 1 settembre ed il 31 gennaio.
   7.  Il  calendario venatorio regionale puo' rinviare alle Province
singole determinazioni di propria competenza.
   8.  Gli  ibridi  tra  specie  selvatiche  oggetto  di   caccia   e
domestiche,   laddove  presentino  evidenti  caratteri  della  specie
selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge.