Art. 32. Calendario venatorio 1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare, approva e pubblica entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia ed alla durata della giornata venatoria, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. A tal fine i periodi massimi entro i quali e' consentito l'esercizio venatorio sono ricompresi tra il 1 settembre e il 31 gennaio di ogni anno. 2. La caccia e' consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'. 3. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneita' dell'esercizio della caccia al cinghiale con l'esercizio di altri tipi di attivita' venatoria. 5. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, puo' consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'. 6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, puo' modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 31 gennaio. 7. Il calendario venatorio regionale puo' rinviare alle Province singole determinazioni di propria competenza. 8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge.