Art. 34.
                         Tesserino venatorio
 
   1.  Il  titolare  del  tesserino  di  cui  all'art.  6 della legge
regionale 11 gennaio 1979, n. 2, deve  indicare  in  modo  indelebile
sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio
dell'attivita'  venatoria,  che avviene con il caricamento dell'arma,
la giornata di caccia. Il numero di capi di selvaggina  abbattuti  e'
segnalato con le modalita' previste dal calendario venatorio.
   2.  Per  ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente
deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.