Art. 34. Tesserino venatorio 1. Il titolare del tesserino di cui all'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attivita' venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia. Il numero di capi di selvaggina abbattuti e' segnalato con le modalita' previste dal calendario venatorio. 2. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.