Art. 35.
                   Vigilanza venatoria volontaria
 
   1.  L'abilitazione  di  cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11
febbraio  1992,  n.  157,  e'  rilasciata   dalla   commissione   per
l'abilitazione    all'esercizio    venatorio,    integrata   con   un
rappresentante  delle   associazioni   venatorie   riconosciute,   un
rappresentante  delle associazioni agricole e un rappresentante delle
associazioni ambientaliste, maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale,  presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di
cui all'art. 8.
   2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di  esame
prevista  per l'abilitazione all'esercizio venatorio e' adeguatamente
integrata con le  materie  connesse  con  le  funzioni  di  vigilanza
venatoria.
   3.  Coloro  che  alla  data  dell'entrata in vigore della presente
legge siano  gia'  in  possesso  del  decreto  di  guardia  venatoria
volontaria  sono  esonerati dall'esame finale purche' frequentino uno
dei corsi previsti dall'art. 36.
   4. Il coordinamento  dell'attivita'  volontaria  di  vigilanza  e'
esercitato  dalle  Province che ne definiscono i compiti ai sensi del
comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.