Art. 35. Vigilanza venatoria volontaria 1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' rilasciata dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, integrata con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8. 2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio venatorio e' adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria. 3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano gia' in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purche' frequentino uno dei corsi previsti dall'art. 36. 4. Il coordinamento dell'attivita' volontaria di vigilanza e' esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.