Art. 37. Risarcimento danni alle produzioni agricole 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria, e' costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti. 2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Prov- ince o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 3. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata e' disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province.