Art. 37.
             Risarcimento danni alle produzioni agricole
 
   1.  Per  far  fronte  ai danni non altrimenti risarcibili arrecati
alla  produzione  agricola  ed  alle  opere  approntate  sui  terreni
coltivati   e  a  pascolo  dalla  fauna  selvatica  e  dall'attivita'
venatoria, e' costituito in ogni provincia un  fondo  destinato  alla
prevenzione ed ai risarcimenti.
   2.  I  danni  arrecati  dalle  specie  selvatiche  possono  essere
risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate  dalle  Prov-
ince o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
   3.  Il  risarcimento  dei  danni  provocati  nei centri privati di
produzione della selvaggina, nelle aziende  faunistico  venatorie  ed
agrituristico  venatorie  e nelle zone per l'addestramento cani e per
gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento
dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati  alla  caccia
programmata  e'  disposto  dai  Comitati di gestione, d'intesa con le
Province.