Art. 38.
              Fondo regionale per i contributi a favore
                dei proprietari o conduttori agricoli
 
   1.  E'  istituito  il  fondo  regionale  per  la  concessione  dei
contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, ai proprietari o conduttori agricoli.
   2. L'entita' del fondo e' stabilita annualmente con  la  legge  di
approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
   3.  La Giunta regionale definisce le modalita' per l'utilizzazione
del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e
la liquidazione dei contributi con riferimento, in  via  prioritaria,
agli  interventi  di  valorizzazione dell'ambiente e di conservazione
delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione  dei
fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.
   4.  La  Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al
comma 1  alle  Province  che  si  avvalgono,  per  l'erogazione,  dei
Comitati di gestione degli ambiti territoriali.