Art. 39.
                           S a n z i o n i
 
   1.  fermo  restando  quanto  altro previsto dagli articoli 30 e 31
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla  vigente  normativa  in
materia  tributaria  e  sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi'
sanzionate:
     a) cacciare senza licenza, per non averla  conseguita:  sanzione
amministrativa  da  L.  400.000  a L. 2.400.000; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000;
     b)  cacciare  senza  essere  munito   di   tesserino   venatorio
rilasciato  dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione  amministrativa
da L. 300.000 a L. 1.800.000;
     c)  cacciare,  nei dodici mesi successivi al conseguimento della
prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso
di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa  da
L.  50.000 a L. 300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 600.000;
     d) cacciare  a  rastrello  in  piu'  di  tre  persone:  sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore;
     e)  cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri
e tute impermeabili da sommozzatore o  cacciare  da  botte:  sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
     f)  trasportare  armi  da  sparo per uso venatorio non chiuse in
custodia all'interno dei centri abitati e delle  altre  zone  ove  e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere,  e  comunque  nei  giorni in cui l'esercizio venatorio non e'
consentito: sanzione amministrativa  da  L.  100.000  a  L.  600.000;
nell'ipotesi  di  armi  cariche,  siano  esse  in custodia o meno, la
sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000;
     g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su  uccelli,  al
di  fuori  dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1
dell'art. 19, sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;  in
caso  di  recidiva:  sanzione  amministrativa  da  L.  300.000  a  L.
1.800.000;
     h)  vendere  a  privati  o  detenere da parte di questi, reti da
uccellagione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;
     i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna  selvatica,
salvo  si  tratti  di  strumenti  di  cattura  commissionati  da enti
legittimati in base alla  vigente  normativa  o  soggetti  da  questi
autorizzati: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
     l)  detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica,
al di fuori dei casi delle autorizzazioni  previsti  dalla  legge  11
febbraio  1992,  n.  157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 a capo;  ove  si  tratti  di
appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000;
     m)  cacciare  da  appostamento  fisso  non  autorizzato  o senza
autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000  a
L.  1.200.000,  in  caso  di  recidiva: sanzione amministrativa da L.
400.000 a L. 2.400.000;
     n) cacciare da  appostamenti  temporanei  senza  rispetto  delle
distanze  dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente
legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L.  100.000
a  L.  600.000;  in  caso  di recidiva: sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 1.200.000;
     o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le  specie  indi-
cate  all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva sanzione: amministrativa da
L. 300.000 a L. 1.800.000;
     p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso  di  fucile
da  caccia  con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a
meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad  abitazioni  o
posto  di  lavoro,  di  vie  di  comunicazioni ferroviarie, di strade
carrozzabili,  eccettuate  quelle  poderali  ed   interpoderali,   di
funivie,  filovie  ed  altri  impianti  di  trasporto  a sospensione:
sanzione amministrativa da L. 300.000 a  L.  1.800.000;  in  caso  di
recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;
     q)  sparare  da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile
da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza  corrispondente  a
meno  di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre
armi,  in  direzione  di   recinzioni   destinate   al   ricovero   e
all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformita'
all'art.  22  della  presente  legge:  sanzione  amministrativa da L.
200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione  amministrativa
da L. 400.000 a L. 2.400.000;
     r)  abbattere  o  catturare capi di selvaggina in violazione dei
limiti  di  carniere  posti  dal   calendario   venatorio:   sanzione
amministrativa  da  L.  200.000  a L. 1.200.000; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
     s) cacciare per numero  di  giornate  superiore  al  consentito:
sanzione  amministrativa  da  L.  200.000  a L. 1.200.000; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
     t) violazione degli obblighi del  capobattuta  nella  caccia  al
cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, in ordine:
     1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non
residenti in Umbria;
     2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;
     3)   al   controllo  e  alle  previste  comunicazioni  dei  capi
abbattuti;
     4) alla redazione del verbale della battuta;
     5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro
materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;
     6) alla occupazione dei settori per le battute;
     7) alla segnalazione della battuta;
     8) alla distanza da altre squadre nei  casi  previsti;  sanzione
amministrativa  da L. 100.000 a L. 600.000 per i punti 1), 2), 3), 4)
e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8);
     u)  violazione  dell'obbligo  di  portare  il  distintivo  della
squadra,   durante  la  caccia  al  cinghiale  in  battuta:  sanzione
amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000;
     v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre  disposizioni
del  regolamento  regionale  11  agosto  1988,  n.  29  e  successive
modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L.  100.000
a  L.  600.000  per  ogni  partecipante  alla battuta, nei limiti del
concorso alla violazione accertata;
     z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza,  o  consentire
che  gli  stessi  vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle
campagne  fuori  dai  tempi  e  dai   luoghi   consentiti:   sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;
     aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti
previsti  dagli  articoli  15, 16 e 17 della presente legge: sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: da L.
300.000 a L. 1.800.000. Nell'ipotesi  di  cani  lasciati  liberamente
vagare  senza  controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;
     bb)  detenere  o  usare  richiami  vivi   non   provenienti   da
allevamento,  se  appartenenti  a  specie diverse da quelle di cui al
comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  purche'
ricomprese  tra  quelle  cacciabili:  sanzione  amministrativa  da L.
100.000 a L. 600.000, ove non  ricorra  l'applicazione  dell'art.  30
lettera  h)  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con
mezzi non consentiti;
     cc) detenere richiami vietati  dalla  lettera  r)  del  comma  1
dell'art.  21,  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157:  sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
     dd) detenere richiami vivi in quantita superiore  ai  consentito
oppure   non   identificabili  con  marcatura  inamovibile:  sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;
     ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come  richiami  vivi
per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
600.000;
     ff)    immettere    fauna   selvatica   senza   l'autorizzazione
dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione  amministrativa
da  L. 200.000 a L. 1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione e'
raddoppiata;
     gg) immettere fauna selvatica senza preventivo  controllo  della
ULSS   competente:   sanzione  amministrativa  da  L.  400.000  a  L.
3.000.000;
     hh) rimuovere,  danneggiare  o  rendere  inidonee  al  loro  uso
tabelle  legittimamente  apposte, tabellazione abusiva dei terreni in
attualita' di coltivazione, recinzioni  per  bestiame  al  pascolo  e
fondi chiusi: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
     ii)  appropriarsi  o  detenere  uova,  nidi  e  piccoli  nati di
mammiferi e  uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica  salvo  le
eccezioni  indicate  dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000
a L. 1.200.000;
     ll) vendere o acquistare uccelli  vivi  o  morti,  nonche'  loro
parti  o  prodotti  facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna
selvatica che non siano: germano reale,  pernice  rossa,  pernice  di
Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da L.
100.000 a L. 600.000;
     mm)   arrecare   disturbo   alla   fauna   selvatica:   sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: da L.
300.000 a L. 1.800.000;
     nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000  per  chi
viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio
non espressamente richiamate dal presente articolo.
   2.  Oltre  alle  sanzioni  amministrative  previste al comma 1 del
presente articolo, si applicano:
   I) - Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei  casi  indicati
alle  lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 e  a),  b),  f),  g),  n)  (limitatamente  alla
distanza  dagli  ambiti),  o),  p),  q),  r),  s)  del comma 1; fermo
restando quanto disposto dal comma 3 dell'art.  28,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata,
le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art.  16  della  legge  24 novembre 1981 n.  689, a meno che non
debba procedersi a confisca obbligatoria in conformita'  al  comma  4
dell'art.  29  della  stessa  legge,  saranno restituite ai legittimi
proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;
   - sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi  di  cui  alle
lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;
   -  sequestro  e  confisca  della  fauna  e  dei  richiami nei casi
previsti dal presente articolo alle lettere l),  r),  bb),  cc),  dd)
(per  la  parte  eccedente  il  consentito),  ll),  i capi confiscati
saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune  dalle
Amministrazioni provinciali;
   -  sequestro  e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla
lettera f) del comma 1;
    II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a
tutta la stagione venatoria in atto per le  violazioni  previste  dal
presente articolo alle lettere e), g), h);
    III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro
delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso
di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge
e  del  regolamento  regionale  11  agosto  1988,  n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   3. Gli importi relativi alle penalita' di cui ai precedenti  commi
sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria
della    Provincia   competente   per   territorio,   e   affluiscono
nell'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio   preventivo   da
istituirsi   con   la   denominazione  di  "proventi  delle  sanzioni
amministrative per la caccia  e  pesca".  I  suddetti  proventi  sono
destinati  annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo
del  patrimonio  faunistico della regione, secondo le indicazioni dei
programmi regionali.