Art. 39. S a n z i o n i 1. fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi' sanzionate: a) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000; b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; d) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore; e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non e' consentito: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000; g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; h) vendere a privati o detenere da parte di questi, reti da uccellagione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000; m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indi- cate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva sanzione: amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformita' all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine: 1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria; 2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta; 3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti; 4) alla redazione del verbale della battuta; 5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi; 6) alla occupazione dei settori per le battute; 7) alla segnalazione della battuta; 8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8); u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000; v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata; z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purche' ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti; cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; dd) detenere richiami vivi in quantita superiore ai consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; ff) immettere fauna selvatica senza l'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione e' raddoppiata; gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 3.000.000; hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualita' di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; mm) arrecare disturbo alla fauna selvatica: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000; nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo. 2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano: I) - Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformita' al comma 4 dell'art. 29 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione; - sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1; - sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb), cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali; - sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1; II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h); III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli importi relativi alle penalita' di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.