Art. 4. Piani faunistico venatori provinciali 1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale. 3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata triennale e in particolare individuano: a) le oasi di protezione; b) le zone di ripopolamento e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani; f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonche' i piani di immissione di fauna selvatica; g) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 4. Per le procedure e le modalita' relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria. 6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.