Art. 4.
                Piani faunistico venatori provinciali
 
   1.  Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio
regionale e sentito il  parere  degli  organismi  di  gestione  degli
ambiti  territoriali  di caccia, adottano i Piani faunistico venatori
provinciali, articolandoli per comprensori omogenei  e  possibilmente
delimitati  da  confini  naturali  in  attuazione  dei  commi  7  e 8
dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati
entro   novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  Piano  faunistico
venatorio regionale.
   3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata  triennale
e in particolare individuano:
     a) le oasi di protezione;
     b) le zone di ripopolamento e cattura;
     c)  i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale;
     d) i centri privati di  riproduzione  di  fauna  selvatica  allo
stato naturale;
     e)  le  zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le
gare di cani;
     f)   i   piani   di   miglioramento    ambientale    finalizzati
all'incremento  naturale  di  fauna  selvatica,  nonche'  i  piani di
immissione di fauna selvatica;
     g) i criteri per la determinazione del risarcimento,  in  favore
dei  proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati
dalla  fauna  selvatica  alle  produzioni  agricole  ed  alle   opere
approntate  sui  terreni  vincolati per gli scopi di cui alle lettere
a), b) e c);
     h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei
proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o  associati,  che
si  impegnino  alla  tutela ed al ripristino degli habitat naturali e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui  alle  lettere
a) e b);
     i)  le  eventuali  zone in cui sono collocabili gli appostamenti
fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   4. Per le procedure e le modalita' relative ai vincoli di cui alle
lettere a), b) e c), del comma 2, si fa rinvio all'art. 10, commi 13,
14 e 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c)  del
comma  3, per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori
di fondi interessati,  resta,  in  ogni  caso,  precluso  l'esercizio
dell'attivita'  venatoria.  Le Province possono destinare le suddette
aree  ad  altro  uso  nell'ambito  della  pianificazione   faunistico
venatoria.
   6.  Le  Province,  in  via  eccezionale ed in vista di particolari
necessita' ambientali, possono disporre, anche nelle zone di  cui  al
comma  5, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura.