Art. 40.
                          Norme finanziarie
 
   1. Per l'attuazione della presente legge e' destinata nel bilancio
regionale una somma pari all'85 per  cento  delle  entrate  derivanti
dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16
e 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.
230  e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristico
venatorie da destinare agli interventi seguenti:
     a) il 70 per cento per l'esercizio della delega da  parte  delle
Province;
     b)  il  10  per  cento  e'  destinato  al  Fondo regionale per i
contributi di cui all'art. 37;
     c) il 5 per cento per gli interventi diretti della Regione.
   2. Per l'esercizio in corso e' confermata la spesa  stabilita  dal
bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.
   3.  Per  gli  esercizi  successivi  l'entita'  della  spesa  sara'
determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del
bilancio pluriennale della Regione.