Art. 40. Norme finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' destinata nel bilancio regionale una somma pari all'85 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristico venatorie da destinare agli interventi seguenti: a) il 70 per cento per l'esercizio della delega da parte delle Province; b) il 10 per cento e' destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37; c) il 5 per cento per gli interventi diretti della Regione. 2. Per l'esercizio in corso e' confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190. 3. Per gli esercizi successivi l'entita' della spesa sara' determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.