Art. 42.
                     Norme finali e transitorie
 
   1. Il Consiglio regionale approva il  Piano  faunistico  venatorio
regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  Consiglio regionale nelle more dell'approvazione del Piano
suddetto entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
   I) delibera la ripartizione del territorio  regionale  agro-silvo-
pastorale   destinato   alla   caccia   programmata,  in  tre  ambiti
territoriali di  caccia,  subprovinciali,  possibilmente  omogenei  e
comprendenti  anche  territori  di  province  diverse,  delimitati da
confini naturali; tale delimitazione, in sede di  prima  applicazione
ha validita' triennale;
   II)  emana,  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  di indirizzo e
coordinamento, i criteri di riferimento per la  programmazione  delle
Province,  validi  fino  all'adozione  del Piano faunistico venatorio
regionale di cui all'art. 3, relativi, in  particolare,  ai  seguenti
punti:
     a)  la  destinazione d'uso del territorio agro-silvopastorale di
ciascuna  provincia,  con  riferimento  alla  superficie  minima   da
destinare  complessivamente  a ciascuna categoria di ambiti protetti:
oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri  pubblici
di riproduzione di fauna selvatica e parchi;
     b)  le  specie  di fauna autoctona di cui curare la protezione e
indirizzi per la loro gestione;
     c) le specie di fauna selvatica di interesse  venatorio  di  cui
curare l'incremento anche attraverso interventi ambientali;
     d) gli indirizzi per l'erogazione dei contributi a proprietari o
conduttori  dei  fondi  utilizzati per la caccia programmata e per la
costituzione degli ambiti protetti;
     e)  gli  indirizzi  per  gli  interventi  relativi  alle  specie
dannose;
     f)  i  criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e
modalita' di accesso dei cacciatori agli stessi;
     g) i criteri per la prima costituzione degli ambiti territoriali
di caccia e dei relativi organi di gestione.
   3. Le previsioni della lettera h) del comma 8 dell'art. 10,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano a partire dalla stagione
venatoria 1995/96.
   4.  fino  alla  prima  costituzione degli organi di gestione degli
ambiti territoriali  di  caccia  le  Province  provvedono  alla  loro
gestione.
   5.  Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al
comma 6 dell'art. 11 la densita' venatoria massima per ciascun ambito
territoriale di caccia e' determinata dalla Giunta regionale.
   6. Fino alla emanazione dei regolamenti attuativi  previsti  dalla
presente  legge  restano  in vigore, per le norme non in contrasto, i
regolamenti regionali:
     a) 25  gennaio  1984,  n.  2,  n.  3  e  n.  4  concernenti  gli
allevamenti di selvaggina;
     b) 7 agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistico
venatorie.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 17 maggio 1994
 
                              CARNIERI