Art. 42. Norme finali e transitorie 1. Il Consiglio regionale approva il Piano faunistico venatorio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il Consiglio regionale nelle more dell'approvazione del Piano suddetto entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge: I) delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo- pastorale destinato alla caccia programmata, in tre ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e comprendenti anche territori di province diverse, delimitati da confini naturali; tale delimitazione, in sede di prima applicazione ha validita' triennale; II) emana, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, i criteri di riferimento per la programmazione delle Province, validi fino all'adozione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3, relativi, in particolare, ai seguenti punti: a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvopastorale di ciascuna provincia, con riferimento alla superficie minima da destinare complessivamente a ciascuna categoria di ambiti protetti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e parchi; b) le specie di fauna autoctona di cui curare la protezione e indirizzi per la loro gestione; c) le specie di fauna selvatica di interesse venatorio di cui curare l'incremento anche attraverso interventi ambientali; d) gli indirizzi per l'erogazione dei contributi a proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata e per la costituzione degli ambiti protetti; e) gli indirizzi per gli interventi relativi alle specie dannose; f) i criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e modalita' di accesso dei cacciatori agli stessi; g) i criteri per la prima costituzione degli ambiti territoriali di caccia e dei relativi organi di gestione. 3. Le previsioni della lettera h) del comma 8 dell'art. 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano a partire dalla stagione venatoria 1995/96. 4. fino alla prima costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia le Province provvedono alla loro gestione. 5. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 11 la densita' venatoria massima per ciascun ambito territoriale di caccia e' determinata dalla Giunta regionale. 6. Fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge restano in vigore, per le norme non in contrasto, i regolamenti regionali: a) 25 gennaio 1984, n. 2, n. 3 e n. 4 concernenti gli allevamenti di selvaggina; b) 7 agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistico venatorie. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 17 maggio 1994 CARNIERI