Art. 5. Coordinamento regionale 1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale. 2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine. 3. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia e' tenuta a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste. 4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta regionale puo' avvalersi del potere sostitutivo sancito dall'art. 6.