Art. 5.
                       Coordinamento regionale
 
   1. I  Piani  faunistico  venatori  adottati  dalle  Province  sono
trasmessi  per  l'esame  alla  Giunta  regionale  che  ne  accerta la
rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.
   2. I Piani faunistico  venatori  provinciali  divengono  esecutivi
trascorsi  trenta  giorni  dalla  data di ricevimento degli stessi da
parte della Giunta regionale oppure a  seguito  di  assenso  espresso
entro tale termine.
   3.  Nell'ipotesi  che la Giunta regionale formuli osservazioni, la
Provincia e' tenuta a recepire le stesse  e  a  riadottare  entro  30
giorni  dalla  comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando
le modifiche richieste.
   4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma  3,
la  Giunta  regionale  puo'  avvalersi del potere sostitutivo sancito
dall'art. 6.