Art. 7.
                       Programmazione annuale
 
   1. Le Province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione
sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente  ed il rendiconto delle
somme assegnate e, entro il 30 ottobre, il programma degli interventi
per l'anno successivo, con l'indicazione  delle  relative  priorita',
degli  oneri  connessi  e  delle risorse, anche se non provenienti da
erogazioni regionali, di cui si prevede la disponibilita'.
   2. La  Giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento   verifica   i   programmi   annuali   provinciali  e  la
compatibilita' tra loro, con la stessa procedura  prevista  dall'art.
5.
   3.  La  Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle
Province  della  relazione  consuntiva  e  del  rendiconto  dell'anno
precedente,  procede  all'assegnazione  dei  fondi di cui all'art. 40
nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un  terzo  alla
Provincia  di  Terni  erogando  un acconto pari al 50 per cento delle
somme stanziate nell'anno precedente. La somma a saldo viene  erogata
a seguito dell'accertamento delle effettive entrate.