Art. 7. Programmazione annuale 1. Le Province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente ed il rendiconto delle somme assegnate e, entro il 30 ottobre, il programma degli interventi per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorita', degli oneri connessi e delle risorse, anche se non provenienti da erogazioni regionali, di cui si prevede la disponibilita'. 2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento verifica i programmi annuali provinciali e la compatibilita' tra loro, con la stessa procedura prevista dall'art. 5. 3. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva e del rendiconto dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50 per cento delle somme stanziate nell'anno precedente. La somma a saldo viene erogata a seguito dell'accertamento delle effettive entrate.