Art. 9.
                 Osservatorio degli habitat naturali
                   e delle popolazioni faunistiche
 
   1.  Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della
dinamica delle popolazioni di fauna  selvatica  e  la  determinazione
degli  indici  di  presenza  delle  specie,  la  Giunta  regionale e'
autorizzata  ad  istituire,  nell'ambito  dell'area   funzionale   di
competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni
faunistiche.