Art. 9. Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche 1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.