Art. 2. Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 9 aprile 1994 GHILARDOTTI (Approvata nella seduta del 9 marzo 1994 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del governo con nota del 31 marzo 1994, prot. 22502/624). ------------ (Omissis).