Art. 2.
                         Clausola d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art.  127
della  Costituzione  e  dell'art.  43  dello  statuto  della  regione
Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
    Milano, 9 aprile 1994
 
                             GHILARDOTTI
 
   (Approvata nella seduta del 9 marzo 1994  a  maggioranza  assoluta
dei  consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del
governo con nota del 31 marzo 1994, prot. 22502/624).
                            ------------
(Omissis).