IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione La presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ("Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183") e nel rispetto dei principi in esso contenuti, detta norme per la tutela della qualita' dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio regionale. Disciplina altresi' le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione, e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le relative autorizzazioni.