Art. 11. Autorizzazioni a nuovi impianti compresi nelle categorie previste nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989. 1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti e alle modifiche e/o trasferimenti di impianti esistenti ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 sono esercitate dalla giunta regionale, che puo' avvalersi del C.R.I.A.