Art. 11.
 
Autorizzazioni a nuovi impianti compresi nelle categorie previste
   nell'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
   Ministri 21 luglio 1989.
   1. Le funzioni amministrative relative  alle  autorizzazioni  alle
emissioni  in  atmosfera  di  nuovi  impianti  e  alle  modifiche e/o
trasferimenti di impianti esistenti ricadenti nelle categorie di  cui
all'allegato  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 luglio 1989 sono  esercitate  dalla  giunta  regionale,  che  puo'
avvalersi del C.R.I.A.