Art. 12. Autorizzazione a nuovi impianti non compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 - Delega di funzioni. 1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 ed alle loro modifiche e/o trasferimenti, nonche' le relative attivita' di controllo, sono dele- gate alle province a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana della deliberazione del consiglio di cui all'art. 10; la delega e' limitata alle categorie di impianti per i quali sono stati fissati i valori di emissione. 2. Fino alla data di cui al primo comma le autorizzazioni alle emissioni relative a nuovi impianti in esso previste ed alle modifiche e/o trasferimenti degli stessi sono esercitate dalla giunta regionale. 3. Le attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui al presente articolo ed all'art. 11 sono delegate alle province dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana della presente legge.