Art. 12.
Autorizzazione a nuovi impianti non compresi nell'allegato 1 del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 -
   Delega di funzioni.
 
   1.  Le  funzioni  amministrative relative alle autorizzazioni alle
emissioni  in  atmosfera  di  nuovi  impianti  non  ricadenti   nelle
categorie  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989  ed  alle  loro  modifiche  e/o
trasferimenti, nonche' le relative attivita' di controllo, sono dele-
gate  alle  province  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione Toscana  della  deliberazione  del
consiglio di cui all'art. 10; la delega e' limitata alle categorie di
impianti per i quali sono stati fissati i valori di emissione.
   2.  Fino  alla  data  di cui al primo comma le autorizzazioni alle
emissioni  relative  a  nuovi  impianti  in  esso  previste  ed  alle
modifiche e/o trasferimenti degli stessi sono esercitate dalla giunta
regionale.
   3.  Le  attivita'  di controllo sulle emissioni in atmosfera degli
impianti di cui al presente articolo ed  all'art.  11  sono  delegate
alle  province  dalla  data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana della presente legge.