Art. 13.
            Modalita' per la presentazione delle domande
          e procedure per il rilascio delle autorizzazioni
 
   1.  Al  fine  del  rilscio  delle  autorizzazioni   previste   dai
precedenti  articoli, le autorita' competenti seguono le procedure di
cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e successive integrazioni e/o
modificazioni.
   2. Le domande di autorizzazione sono redatte in  conformita'  alle
indicazioni emanate dalla giunta regionale.
   3.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
titolari degli impianti esistenti le cui emissioni, alla scadenza del
termine  fissato   dalla   normativa   nazionale   vigente   per   la
presentazione  del  progetto  di  adeguamento  delle emissioni di cui
all'art. 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  maggio
1988  n.  203,  siano  gia'  conformi ai valori di emissione previsti
dalla deliberazione del consiglio regionale del 19 febbraio  1991  n.
33,  emanata  ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, devono
inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una
dichiarazione attestante il rispetto  dei  valori  suddetti  ai  fini
dell'accertamento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
   4.  I  titolari  degli  impianti esistenti che hanno presentato il
progetto di adeguamento delle emissioni di cui al  precedente  comma,
devono  entro  sei mesi dal termine in esso previsto, ovvero, qualora
tale termine fosse scaduto, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge, inviare alla provincia competente al rilascio
dell'autorizzazione una dichiarazione dalla quale risulti  l'avvenuta
realizzazione  del  progetto  ed  il rispetto dei valori di emissione
fissati dal consiglio regionale.