Art. 13. Modalita' per la presentazione delle domande e procedure per il rilascio delle autorizzazioni 1. Al fine del rilscio delle autorizzazioni previste dai precedenti articoli, le autorita' competenti seguono le procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e successive integrazioni e/o modificazioni. 2. Le domande di autorizzazione sono redatte in conformita' alle indicazioni emanate dalla giunta regionale. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti esistenti le cui emissioni, alla scadenza del termine fissato dalla normativa nazionale vigente per la presentazione del progetto di adeguamento delle emissioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, siano gia' conformi ai valori di emissione previsti dalla deliberazione del consiglio regionale del 19 febbraio 1991 n. 33, emanata ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, devono inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione attestante il rispetto dei valori suddetti ai fini dell'accertamento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva. 4. I titolari degli impianti esistenti che hanno presentato il progetto di adeguamento delle emissioni di cui al precedente comma, devono entro sei mesi dal termine in esso previsto, ovvero, qualora tale termine fosse scaduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del progetto ed il rispetto dei valori di emissione fissati dal consiglio regionale.