Art. 14.
                          Funzioni delegate
                    Personale e mezzi finanziari
 
   1.  Allo  svolgimento  delle   funzioni   delegate   compreso   il
funzionamento dei C.P.I.A. di cui all'art. 16, le province provvedono
con  il  personale  gia'  assegnato ai sensi della legge regionale 11
settembre 1989, n. 62 con i mezzi finanziari  attribuiti  annualmente
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62.
   2.  Per  lo svolgimento delle funzioni inerenti la delega le prov-
ince provvedono, oltre che con il personale  assegnato  a  norma  del
primo  comma,  avvalendosi  per  gli  aspetti  tecnici dei competenti
servizi di controllo.