Art. 14. Funzioni delegate Personale e mezzi finanziari 1. Allo svolgimento delle funzioni delegate compreso il funzionamento dei C.P.I.A. di cui all'art. 16, le province provvedono con il personale gia' assegnato ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 con i mezzi finanziari attribuiti annualmente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62. 2. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la delega le prov- ince provvedono, oltre che con il personale assegnato a norma del primo comma, avvalendosi per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di controllo.