Art. 16. Comitati provinciali contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.) 1. In ciascuna provincia e' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.), nominato dall'ente delegato cosi' composto: a) da un dirigente della provincia competente per materia con funzioni di presidente; b) da un funzionario provinciale con professionalita' attinente al settore; c) da tre tecnici delle unita' Operative di chimica ambientale, di fisica ambientale e di biotossicologia Direzione biologica del servizio multizonale di prevenzione; d) da un funzionario competente in materia di igiene e sanita' pubblica dell'Unita' sanitaria locale territorialmente interessata, relativamente alla trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno delle singole riunioni; e) da un dipendente provinciale, con funzioni di segretario senza diritto di voto. 2. A richiesta del comune interessato, limitatamente ad argomenti concernenti il proprio ambito territoriale, puo' partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, un tecnico designato dal comune stesso. Puo' altresi' partecipare, quando lo richieda e anch'esso senza diritto di voto, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con l'assistenza di esperti di fiducia. I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma. 3. I componenti del comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.