Art. 16.
                        Comitati provinciali
            contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.)
 
   1.  In  ciascuna  provincia  e'  istituito,  entro  novanta giorni
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  un  comitato  tecnico
consultivo  contro  l'inquinamento  atmosferico  (C.P.I.A.), nominato
dall'ente delegato cosi' composto:
     a) da un dirigente della provincia competente  per  materia  con
funzioni di presidente;
     b)  da un funzionario provinciale con professionalita' attinente
al settore;
     c) da tre tecnici delle unita' Operative di chimica  ambientale,
di  fisica  ambientale  e  di biotossicologia Direzione biologica del
servizio multizonale di prevenzione;
     d) da un funzionario competente in materia di igiene  e  sanita'
pubblica  dell'Unita'  sanitaria locale territorialmente interessata,
relativamente alla trattazione degli  argomenti  inseriti  all'ordine
del giorno delle singole riunioni;
     e)  da  un  dipendente  provinciale,  con funzioni di segretario
senza diritto di voto.
   2. A richiesta del comune interessato, limitatamente ad  argomenti
concernenti  il  proprio  ambito  territoriale,  puo'  partecipare ai
lavori del comitato, senza diritto di voto, un tecnico designato  dal
comune  stesso.  Puo'  altresi'  partecipare,  quando  lo  richieda e
anch'esso  senza  diritto   di   voto,   il   titolare   dell'impresa
direttamente  interessata  al progetto da esaminare, con l'assistenza
di esperti di fiducia.
   I pareri vengono formulati in  assenza  dei  soggetti  di  cui  al
presente comma.
   3.  I  componenti  del  comitato  restano  in carica cinque anni e
possono essere confermati.