Art. 17.
         Competenze e funzionamento del comitato provinciale
                  contro l'inquinamento atmosferico
 
   1.  Il  comitato  provinciale  contro  l'inquinamento  atmosferico
svolge le seguenti attivita':
     a) esprime parere in ordine alle autorizzazioni  alle  emissioni
in atmosfera di competenza della provincia;
     b)  esamina le questioni in materia di inquinamento atmosferico,
di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal presidente;
     c) esprime parere sullo schema di piano regionale di rilevamento
di cui all'art. 3 limitatamente al territorio provinciale.
   2.  Il  comitato  svolge,  inoltre,  funzioni  di  consulenza  nei
riguardi  dei  comuni  compresi  nel  territorio  della provincia con
particolare riferimento alle emissioni in  atmosfera  degli  impianti
non  soggetti  alla  disciplina  della  presente legge, ai fini della
adozione dei provvedimenti concernenti le  lavorazioni  insalubri  di
cui  agli  artt.  216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265
"Testo unico delle leggi sanitarie".
   3. Il comitato e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed
ogni volta che lo richieda la giunta provinciale.
   4. Le riunioni del comitato sono  valide  con  la  presenza  della
maggioranza  assoluta  dei  componenti;  i  pareri  del comitato sono
validamente espressi a maggioranza dei presenti.
   5.  Il  comitato  puo'  acquisire  documenti  ed  informazioni  da
associazioni, enti ed organizzazioni operanti nel territorio.