Art. 17. Competenze e funzionamento del comitato provinciale contro l'inquinamento atmosferico 1. Il comitato provinciale contro l'inquinamento atmosferico svolge le seguenti attivita': a) esprime parere in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di competenza della provincia; b) esamina le questioni in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal presidente; c) esprime parere sullo schema di piano regionale di rilevamento di cui all'art. 3 limitatamente al territorio provinciale. 2. Il comitato svolge, inoltre, funzioni di consulenza nei riguardi dei comuni compresi nel territorio della provincia con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera degli impianti non soggetti alla disciplina della presente legge, ai fini della adozione dei provvedimenti concernenti le lavorazioni insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie". 3. Il comitato e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo richieda la giunta provinciale. 4. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri del comitato sono validamente espressi a maggioranza dei presenti. 5. Il comitato puo' acquisire documenti ed informazioni da associazioni, enti ed organizzazioni operanti nel territorio.