Art. 18. Comitato di coordinamento 1. E' istituito, presso la giunta regionale, un comitato di coordinamento con compiti di raccordo ed armonizzazione fra gli uffici regionali e provinciali competenti relativamente alle funzioni delegate. 2. Il comitato di coordinamento e' convocato dal dirigente responsabile regionale competente, che lo presiede, almeno ogni due mesi, ed in ogni altra circostanza in cui esso lo ritenga opportuno. 3. Il comitato e' composto dai Responsabili degli uffici regionali e provinciali che esercitano attivita' in materia di tutela della qualita' dell'aria.