Art. 18.
                      Comitato di coordinamento
 
   1.  E'  istituito,  presso  la  giunta  regionale,  un comitato di
coordinamento con compiti  di  raccordo  ed  armonizzazione  fra  gli
uffici regionali e provinciali competenti relativamente alle funzioni
delegate.
   2.  Il  comitato  di  coordinamento  e'  convocato  dal  dirigente
responsabile regionale competente, che lo presiede, almeno  ogni  due
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui esso lo ritenga opportuno.
   3. Il comitato e' composto dai Responsabili degli uffici regionali
e  provinciali  che  esercitano  attivita' in materia di tutela della
qualita' dell'aria.