Art. 19.
                         Funzioni dei comuni
 
   1.  I  soggetti  titolari  di  nuove  attivita'  ad   inquinamento
atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1991  devono comunicare al
sindaco ed agli organi tecnici  di  controllo  la  sussistenza  delle
condizioni  di  poca  significativita'  dell'inquinamento atmosferico
prodotto in fase di richiesta dell'agibilita'.
   Il sindaco si  fara'  carico  di  informare  le  province  per  le
eventuali future verifiche.
   2.  I  comuni  con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nella
elaborazione dei piani del traffico, devono  valutare  il  contributo
all'inquinamento atmosferico urbano dovuto alle emissioni provenienti
da sorgenti mobili.