Art. 19. Funzioni dei comuni 1. I soggetti titolari di nuove attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 devono comunicare al sindaco ed agli organi tecnici di controllo la sussistenza delle condizioni di poca significativita' dell'inquinamento atmosferico prodotto in fase di richiesta dell'agibilita'. Il sindaco si fara' carico di informare le province per le eventuali future verifiche. 2. I comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nella elaborazione dei piani del traffico, devono valutare il contributo all'inquinamento atmosferico urbano dovuto alle emissioni provenienti da sorgenti mobili.