Art. 2. Competenze regionali 1. Il consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, su proposta della giunta determina: a) i valori delle emissioni degli impianti, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissioni; b) i valori limite di qualita' dell'aria compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali; c) i valori limite di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; d) valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nell'ambito dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nonche' particolari condizioni di costruzione o di esercizio per talune categorie di impianti. 2. Il consiglio, su proposta della giunta, approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualita' dell'aria, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 predisposto secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 20 maggio 1991, o parti del piano stesso riferentesi a porzioni limitate del territorio o a tipologie di impianti. 3. La giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuita alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.