Art. 2.
                        Competenze regionali
 
   1.  Il  consiglio  regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, su proposta  della
giunta determina:
     a)  i  valori delle emissioni degli impianti, tenuto conto delle
linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissioni;
     b) i valori limite di qualita' dell'aria compresi tra  i  valori
limite  e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei
piani di conservazione per zone specifiche  nelle  quali  si  ritiene
necessario   limitare   o   prevenire  un  aumento  dell'inquinamento
dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
     c) i valori limite di qualita' dell'aria coincidenti o  compresi
nei  valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di
protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario
assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
     d) valori limite delle emissioni  piu'  restrittivi  dei  valori
minimi di emissione definiti nelle linee guida, nell'ambito dei piani
di prevenzione, conservazione e risanamento, per zone particolarmente
inquinate  o  per  specifiche  esigenze di tutela ambientale, nonche'
particolari condizioni di  costruzione  o  di  esercizio  per  talune
categorie di impianti.
   2.  Il  consiglio,  su  proposta  della  giunta,  approva il piano
regionale di risanamento e di tutela della qualita' dell'aria, di cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  203/88
predisposto  secondo  i  criteri previsti dal decreto ministeriale 20
maggio 1991, o parti del piano stesso riferentesi a porzioni limitate
del territorio o a tipologie di impianti.
   3. La giunta regionale esercita  ogni  altra  funzione  attribuita
alla  Regione  dal  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203.