Art. 20.
                         Direttive regionali
 
   1.  Ai fini dell'esercizio delle funzioni esercitate da province e
comuni il  consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta,  emana
direttive in ordine ai seguenti punti:
     a)   criteri   generali   e  modalita'  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
     b)  organizzazione  e  realizzazione   degli   inventari   delle
emissioni;
     c)  criteri generali e modalita' di controllo delle emissioni in
atmosfera e della qualita' dell'aria.