Art. 20. Direttive regionali 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni esercitate da province e comuni il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana direttive in ordine ai seguenti punti: a) criteri generali e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; b) organizzazione e realizzazione degli inventari delle emissioni; c) criteri generali e modalita' di controllo delle emissioni in atmosfera e della qualita' dell'aria.