Art. 22.
                          Norma finanziaria
 
   1. Alle spese derivanti dalla attuazione della presente  legge  si
fa fronte per l'anno 1994 come segue:
     a)  per  quanto concerne gli oneri di cui all'art. 8 mediante lo
stanziamento del cap. 720 del bilancio 1994;
     b) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 5, primo  comma
e  terzo  comma mediante la variazione di bilancio disposta dal comma
che segue.
   2. Al bilancio di previsione 1994 e' apportata per analogo importo
agli stati di previsione della competenza e della cassa  della  parte
"spesa" la seguente variazione:
    (Omissis).
   3.  Agli  oneri  di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte
con legge di bilancio.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 5 maggio 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  30
marzo  1994  ed  e'  stata  vistata  dal Commissario del Governo il 2
maggio 1994.