Art. 22. Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1994 come segue: a) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 8 mediante lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1994; b) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 5, primo comma e terzo comma mediante la variazione di bilancio disposta dal comma che segue. 2. Al bilancio di previsione 1994 e' apportata per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "spesa" la seguente variazione: (Omissis). 3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 marzo 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 2 maggio 1994.