Art. 3.
                   Piano regionale di rilevamento
 
   1. Al fine di coordinare ed indirizzare le  funzioni  tecniche  di
controllo  della qualita' dell'aria, la giunta regionale approva, con
la procedura di cui agli articoli  seguenti,  ed  in  conformita'  ai
piani  di  indirizzo di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno
1992,  n.  26  il  piano  regionale  di  rilevamento  della  qualita'
dell'aria,  di  cui  all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  203,  che  deve
contenere:
     a)  i  criteri  per  la  realizzazione  del sistema regionale di
rilevamento  della  qualita'  dell'aria   e   la   previsione   della
strumentazione  e delle apparecchiature necessarie all'acquisizione e
concentrazione dei dati;
     b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema;
     c) la valutazione dei costi;
     d) i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento.
   2. Il piano puo' essere elaborato per  stralci  riferiti  a  parti
omogenee  del  territorio e/o per tipologia di inquinanti atmosferici
da rilevare.