Art. 3. Piano regionale di rilevamento 1. Al fine di coordinare ed indirizzare le funzioni tecniche di controllo della qualita' dell'aria, la giunta regionale approva, con la procedura di cui agli articoli seguenti, ed in conformita' ai piani di indirizzo di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 il piano regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che deve contenere: a) i criteri per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria e la previsione della strumentazione e delle apparecchiature necessarie all'acquisizione e concentrazione dei dati; b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema; c) la valutazione dei costi; d) i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento. 2. Il piano puo' essere elaborato per stralci riferiti a parti omogenee del territorio e/o per tipologia di inquinanti atmosferici da rilevare.